Come socio puoi prelevare somme dalla società in restituzione?
Se ti stai chiedendo se il prelievo di somme da parte dei soci, come restituzione di versamenti, possa configurare un reato fallimentare, la risposta dipende dalla natura dei versamenti stessi. È importante capire la differenza tra le diverse tipologie di versamenti operati dai soci, in quanto il loro trattamento giuridico cambia a seconda del caso. Vediamo insieme cosa cambia a seconda che si tratti di versamenti in conto capitale o di un mutuo.
In tema di reati fallimentari, mentre il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; viceversa, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale. (Cassazione penale sez. V, 21/06/2021, n.32930 – in precedenza ad es. 13062/2021, 14908/2008).
L’orientamento sopra riportato chiarisce come nell’ambito dei reati della crisi d’impresa vi sia una importante differenza tra la restituzione a favore dei soci di versamenti in conto capitale (o più in generale di “conferimenti”) e la restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo.
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