Cassazione: Le offese in videochat non sono reato
Per la Cassazione l’offesa tramite videochat non configura il reato di diffamazione ma l’ingiuria aggravata depenalizzata dal 2016
Il caso:
L’imputato era stato condannato dalla Corte d’appello di Milano per il reato di cui all’art. 595 c.p. (diffamazione) per aver offeso un altro soggetto, pubblicando commenti e giudizi lesivi della sua reputazione su facebook, comunicando in videochat alla presenza di altre persone invitate nella chat vocale.
Ricorreva il difensore dell’imputato, deducendo che erroneamente era stato ritenuto sussistente il reato di diffamazione anziché la fattispecie dell’ingiuria, depenalizzata con il D.Lgs. n. 7/2016.
La normativa:
Per meglio comprendere il caso e la sentenza della Corte di Cassazione, è necessario analizzare le due fattispecie dell’ingiuria e della diffamazione.
L’ingiuria consiste nell’offesa all’onore e il decoro di una persona presente che può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La diffamazione prevede invece che l’offesa alla reputazione di un soggetto avvenga comunicando con più persone.
L’elemento distintivo tra le due fattispecie è costituito dal fatto che “nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mente nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore” (Cass. Pen. 10313/2019)
Il reato di ingiuria è stato depenalizzato con il D.Lgs. n. 7/2016, rimanendo comunque la possibilità per la persona ingiuriata di ricorrere al Giudice civile per ottenere il risarcimento del danno subito – oltre ad essere prevista una sanzione pecuniaria.
La sentenza:
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 10905/2020 ha ritenuto che l’imputato, pur avendo pronunciato le espressioni offensive mediante comunicazione telematica diretta alla persona offesa e in presenza di altre persone invitate nella chat vocale, debba essere assolto per il reato di diffamazione.
La differenza tra diffamazione e ingiuria infatti, come esplicitato pocanzi, viene individuata nella presenza o meno della persona offesa.
Nel caso di una videochat, la persona offesa è effettivamente presente con la possibilità di interloquire con l’offensore, a nulla rilevando la presenza di altre persone.
In conclusione, l’offesa in videochat in presenza della persona offesa non è considerata reato in quanto rientrante nella fattispecie dell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, depenalizzata dal D.Lgs. n. 7/2016.
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