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APPROFONDIMENTI

Stupefacenti: non è onere dell'imputato dare la prova dell'uso personale

Il fine dello spaccio deve essere dimostrato dall'accusa

Per principio ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione penale sez. VI, 18/09/2020, n.26738) ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio.

LA FATTISPECIE:

La materia è disciplinata dal TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI D.P.R. 309/1990 il quale tratta la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

In particolare l’art. 73 del Testo Unico disciplina particolari condotte di detenzione illegale di sostanza stupefacente connesse con la cessione delle suddette sostanze.

Nell specifico il comma 1 sanziona le seguenti condotte:

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 17 , coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall' articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000”.

Il comma quinto prevede, invece, un’ipotesi attenuata con conseguente riduzione della pena:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.

 

IL CASO:

La Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza sez. VI, 18/09/2020, n.26738 ha ribadito il principio di diritto secondo il quale la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (così, tra le altre, Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468).

Nel caso di specie, viene rilevato che l'imputato aveva sostenuto che le droghe erano da lui detenute per farne consumo personale ed anche il suo stato di tossicodipendenza da cannabinoli e cocaina era comprovato da un certificato prodotto dalla difesa.

La Corte ha, inoltre, ritenuto che i dati fattuali su cui si basava l’impianto accusatorio non fossero di per sé sufficienti a provare la penale responsabilità dell’imputato, ben potendo essere giustificati con l’uso personale (i quantitativi di droga erano esigui, le modalità di custodia erano ben compatibili con una destinazione delle sostanze al consumo personale - la cocaina era stata rinvenuto addosso all'imputato mentre era alla guida della moto, divisa in due involucri - e che non era accertata l'esistenza di alcun concreto dato seriamente collegabile ad un'attività di spaccio in favore di terzi, non potendo essere valorizzata la mera disponibilità di un bilancino che ben poteva essere custodito in casa anche da un mero consumatore).

 

 

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Foto di mohamed Hassan su pixabay

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