
Quando l'inadempimento contrattuale diventa reato?
Cosa succede quando in un rapporto contrattuale (vendita, somministrazione, locazione, mandato...) una delle due parti non adempie alle proprie prestazioni?
Sul piano civilistico, nell’ambito di un semplice negozio giuridico tra le parti, quando uno dei soggetti non esegue quanto previsto dal contratto significa che tale soggetto è stato inadempiente rispetto alla prestazione a lui richiesta.
A tale inadempimento potranno seguire una serie di attività dell’altra parte volte o a ottenere l’adempimento o il risarcimento del danno (ad esempio: lettere di messa in mora, mediazione, citazione in giudizio...).
L’inadempimento però, in alcuni casi, può avere una valenza anche penale:
1) TRUFFA CONTRATTUALE ART. 640 C.P.
Per considerare realizzata la fattispecie del reato di truffa contrattuale vi deve essere un quid pluris nella condotta del soggetto agente rispetto al mancato adempimento; in caso contrario, ogni inadempimento contrattuale sarebbe da considerarsi una truffa nei confronti del soggetto creditore.
Tale quid pluris che imprime alla condotta d’inadempimento una connotazione penalmente rilevante, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti -determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo- rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Così da ultimo Cass. Pen. N. 7812/2019)
In altri termini, sussiste l'ipotesi della truffa quando l'inadempimento contrattuale sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento e siano stati posti in essere artifici e raggiri tali da ingannare la persona offesa.
Alcuni esempi:
- Tizio proprietario di un immobile vende la suddetta abitazione sia a Caio che a Sempronio, sottacendo al secondo acquirente di aver già alienato l’immobile;
- Tizio mette in vendita su un sito di e-commerce un oggetto di cui in realtà non dispone (ad esempio un veicolo, un cellulare...) ad un prezzo molto vantaggioso, con il proposito che una volta ricevuto il pagamento dall’ignaro acquirente non invierà alcun oggetto.
2) APPROPRAZIONE INDEBITA ART. 646 C.P.
Presupposto del delitto di appropriazione indebita è l’altruità della cosa oggetto del contratto e il possesso da parte del soggetto attivo.
Alcuni esempi:
- Tizio detiene un veicolo in leasing ma a seguito della risoluzione del contratto e la richiesta di restituzione del bene alla Società concedente il leasing, Tizio continua a detenere il veicolo (Cass. Pen. 38604/2007).
- Il conduttore di un appartamento asporta dall’immobile che detiene in locazione i relativi arredi (Cass. Pen.4958/2012)
- Il mediatore di una compravendita immobiliare trattiene per sé parte della caparra confirmatoria prima che l’affare sia concluso (Cass. Pen. 15118/2007)
Un caso particolare: appropriazione indebita di denaro nel rapporto contrattuale
Nell’ambito del rapporto obbligatorio che scaturisce da un contratto può verificarsi il reato di appropriazione indebita di una somma di denaro qualora “l’agente violi attraverso l’utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna ” (Cass. Sez. II sentenza 24857/2017)
Ciò, tuttavia, sul presupposto che il detentore del denaro non sia anche il proprietario dello stesso.
Alcuni esempi:
- Commette appropriazione indebita il contabile di una Banca che si appropri del denaro ricevuto dai clienti della Banca senza alterare in alcun modo la posizione contabile dei singoli clienti e neppure le risultanza degli estratti conto (Cass. Pen. n. 4070/1983)
- Tizio consegna a Caio una somma di denaro quale corrispettivo del contratto di vendita di cosa futura tra loro stipulato ma Caio non adempie all’obbligazione su di lui gravante di far acquisire a Tizio la proprietà della cosa; in tal caso la suddetta somma non può ritenersi denaro “altrui” di cui Caio aveva solo il possesso; si tratta, al contrario, di denaro di proprietà di Caio. Il mancato adempito all’obbligazione su di lui gravante di non assume alcun rilievo ai fini dell’art. 646 c.p. ma solo ai fini civilistici.
3) INSOLVENZA FRAUDOLENTA ART. 641 C.P.
L’insolvenza fraudolenta si concretizza quando un soggetto dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contragga un’obbligazione col proposito di non adempierla.
L’obbligazione deve pertanto avere ad oggetto una prestazione di “dare” in quanto uno degli elementi costitutivi del reato è la dissimulazione dello stato di insolvenza.
Deve sussistere, infatti, una volontà iniziale da parte del soggetto agente ossia che quest’ultimo avesse preordinato all’inadempimento la stipulazione del contratto con l’altra parte.
foto di peggy_marco su pixabay
I contenuti di questa pagina, pubblicati ai soli fini divulgativi e informativi, si riferiscono a fattispecie di carattere generale e astratto e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista. Per ottenere un parere legale è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio legale dell'avv. Lubich a Trieste. Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nella pagina.
#penale , Reati contro il patrimonio, #avvocato, #Trieste
- Visite: 4477