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APPROFONDIMENTI

Responsabilità penale amministratore di fatto e di diritto

Reati societari e responsabilità delle cariche direttive

Nel complesso mondo del diritto societario, le responsabilità degli amministratori – sia quelli di diritto che quelli di fatto – rappresentano una tematica di fondamentale importanza. In particolare, quando si parla di reati societari, è essenziale fare chiarezza su chi è realmente responsabile e su come si determinano le responsabilità penali, in particolare per coloro che non ricoprono ufficialmente una carica ma agiscono comunque con poteri direttivi.

In questo articolo, esploreremo le differenze tra amministratori di fatto e amministratori di diritto, analizzando le implicazioni legali di ciascuna figura e le conseguenti responsabilità in caso di reato societario. La comprensione di questi aspetti è cruciale per evitare situazioni che potrebbero danneggiare non solo la reputazione, ma anche la posizione legale di chi ricopre un ruolo nell’ambito societario.

1. Amministratore di fatto

Chi è l’amministratore di fatto?

L’art. 2639 c.c. fornisce sia una definizione dell’amministratore “di fatto” che la conseguente responsabilità penale per la funzione da quest’ultimo svolta.

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”.

La norma richiede, pertanto, l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Perché si possa attribuire tale specifica qualifica, ai fini di ritenere la sussistenza di responsabilità penale in capo al soggetto individuato quale amministrato di fatto, devono emergere prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (cfr. Cass. pen. n. 35346/2013)

Va, al riguardo, rilevato come la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ot., Rv. 268273) bensì sulla base delle concrete attività dispiegate, in riferimento alle società oggetto d'analisi, riconducibili - secondo validate massime di esperienza - ad indici sintomatici quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico (Tribunale Nola, 04/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 04/02/2022), n.104)

Non è, pertanto, penalmente rilevante il compimento isolato di qualche atto di gestione o di “aiuto” e collaborazione con l’amministratore in carica.

Diversa è la questione e la relativa responsabilità penale se l’amministratore di fatto esercita il potere direttivo compiendo atti in violazione della Legge penale, mentre l’amministratore in carica sia all’oscuro e non contribuisca in alcun modo nella realizzazione dei fatti illeciti.

 

2. Amministratore di diritto

Se di norma il soggetto chiamato a rispondere per un reato societario è l’amministratore di diritto, la giurisprudenza ritiene comunque sia necessario valutare il caso specifico dell’amministratore non operativo, chiamato a rispondere per condotte compiute da altri soggetti.

In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza 23 gennaio 2024 (ud. 13 dicembre 2023), n. 2885 ha affermato il principio di diritto per cui “va escluso che l’amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell’ambito dell’attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione” (conformi Cass. pen., sez. V, Sent. n. 33582/22, Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 11087/22, Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 33856/21)

Per attribuire la responsabilità penale all’amministratore di una società si rende necessario, pertanto, verificare se l’amministratore fosse a conoscenza del fatto illecito e se abbia dato un contribuito, causale o morale, alla realizzazione del suddetto fatto, non essendo sufficiente ritenere aprioristicamente responsabile il soggetto formalmente investito della carica.

Se desiderate approfondire le implicazioni legali riguardanti la vostra posizione come amministratori o se avete dubbi su come la legge possa applicarsi alla vostra società, non esitate a contattarmi per una consulenza personalizzata. Sono qui per offrirvi il supporto necessario a gestire la vostra posizione con sicurezza e conformità alle normative.

 

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