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APPROFONDIMENTI

Come funziona la messa alla prova per lo spaccio di lieve entità (art. 73, co. 5 DPR 309/90)

Messa alla prova e reati di spaccio di lieve entità: quando è possibile e cosa comporta

Negli ultimi anni, la giustizia penale italiana ha cercato di coniugare sempre più il principio di rieducazione della pena con la necessità di evitare processi e condanne inutilmente afflittive, soprattutto nei confronti di soggetti coinvolti in fatti di minore gravità.

In questa prospettiva si inserisce la messa alla prova, istituto che può rappresentare una vera occasione di riscatto anche per chi sia imputato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità.

Cos’è la messa alla prova

La sospensione del procedimento con messa alla prova è prevista dall’art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 67 del 2014.

Si tratta di un meccanismo che consente, a determinate condizioni, di sospendere il processo penale e di sottoporre l’imputato a un programma di trattamento, concordato con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), volto alla sua rieducazione e reinserimento sociale.

Il programma può includere:

  • attività di lavoro o volontariato sociale;
  • percorsi formativi o di studio;
  • risarcimento del danno alla persona offesa;
  • ogni altra condotta riparatoria idonea a dimostrare la volontà di cambiamento.

Se il periodo di prova si conclude positivamente, il Giudice dichiara l’estinzione del reato. In caso contrario, il processo riprende dal punto in cui era stato sospeso.

I limiti di applicabilità

L’istituto è ammesso solo per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria (art. 168-bis, comma 1, c.p.).

Proprio questo limite rende interessante il caso del reato di spaccio di lieve entità, disciplinato dall’art. 73, comma 5, del DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti).

L’articolo 3, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti, come modificato dal decreto-legge n. 123 del 2023, ha innalzato le sanzioni del reato di piccolo spaccio, prevedendo la reclusione da sei mesi a cinque anni (in luogo dei quattro anni stabiliti in precedenza). Tale innalzamento sanzionatorio ha così fissato un massimo edittale superiore alla soglia richiesta dall’art. 168-bis c.p. per l’ammissione alla messa alla prova.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2025, ha dichiarato incostituzionale precludere la possibilità di avanzare istanza di MAP per il reato di spaccio di lieve entità, rendendo nuovamente possibile la richiesta di beneficiare del suddetto istituto.

La posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza ha ormai stabilito in modo costante che la messa alla prova è ammissibile per il reato di spaccio di lieve entità, purché la qualificazione del fatto ex art. 73, co. 5, sia corretta e motivata.

Non è invece applicabile la messa alla prova per le condotte previste dal comma 1 dell’art. 73, che punisce lo spaccio “ordinario” con pena da 6 a 20 anni, né tantomeno per l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90).

Aspetti pratici

Per accedere alla messa alla prova, l’imputato deve presentare istanza al giudice, personalmente o tramite difensore, entro i termini previsti (art. 464-bis c.p.p.).

Il giudice valuta:

  1. la gravità del fatto;
  2. la personalità dell’imputato;
  3. la concretezza e idoneità del programma di trattamento predisposto con l’UEPE.

In caso di esito positivo, la sentenza estingue il reato e non risulta come condanna nel casellario giudiziale.

È un beneficio particolarmente utile per giovani incensurati o persone coinvolte in episodi marginali di spaccio, dove la repressione penale pura non avrebbe un’efficacia rieducativa reale.

Conclusioni

La messa alla prova rappresenta un ponte tra sanzione e rieducazione, offrendo una via alternativa al carcere che mira a recuperare il rapporto tra individuo e comunità.

Nel caso dello spaccio di lieve entità, l’istituto si conferma uno strumento prezioso per garantire una risposta proporzionata e orientata al reinserimento, senza rinunciare al principio di legalità.

Più che una semplice misura alternativa, la messa alla prova è un segnale di fiducia del diritto penale nella capacità di cambiamento della persona — un’occasione che, se colta con responsabilità, può davvero trasformare un errore in un percorso di crescita.

 

 

Foto di bertvthul da Pixabay/p>

 

 

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