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APPROFONDIMENTI

Falsa fatturazione, in cosa consiste?

La falsa fatturazione trova la sua disciplina nel Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e sanziona le condotte di chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di chi ne fa utilizzo al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L’operazione può essere oggettivamente o soggettivamente inesistente

L’art. 1 lettera a) del decreto legislativo in commetto, definisce come “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Sussistono, pertanto due tipi di operazioni inesistenti.

L’operazione è oggettivamente inesistente se la fattura riguarda una prestazione, appunto, inesistente:

- l’attività non è stata svolta ma è stata comunque emessa una fattura. (Un esempio può essere Tizio che emette una fattura falsa a favore di Caio per far sì che quest’ultimo possa ottenere vantaggi fiscali).

- l’attività è stata svolta ma sono stati indicati corrispettivi o IVA in misura superiore (consentendo, pertanto, sgravi fiscali in misura maggiore)

L’operazione è soggettivamente inesistente:

- se la prestazione è stata effettuata ma nei confronti di un soggetto diverso rispetto al soggetto destinatario della fattura (ad esempio l’attività è stata svolta nei confronti di Tizio ma la fattura viene emessa nei confronti di Caio in quanto quest’ultimo può ottenere degli sgravi fiscali che Tizio non potrebbe ottenere).

- se la prestazione viene effettuata da soggetto diverso rispetto all'emittente la fattura (ad esempio l'attività è stata svolta da Tizio ma la fattura viene emessa da Caio in modo che Tizio non avrà obblighi fiscali).

 

I SOGGETTI COINVOLTI

IL CONCORSO

LA PENA PREVISTA

CASSAZIONE RILEVANTE

 

I SOGGETTI COINVOLTI

Vi è un soggetto che si avvale di una fattura o altro documento emesso per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e viene sanzionato dall’art. 2 del D.lgs. 74/2000.

Il reato, pertanto, “scatterà” nel momento in cui il soggetto effettivamente utilizzerà la fattura falsa in una dichiarazione fiscale.

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

 

L’altro soggetto è quello che emette o rilascia la fattura “falsa” e viene sanzionato dall’art. 8 del medesimo decreto. Essendo un reato istantaneo la condotta è perseguibile penalmente indipendentemente dalla successiva condotta del soggetto destinatario del documento.

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

 

IL CONCORSO

Ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto, i due soggetti non concorrono nel reato commesso dall’altro, pertanto in deroga all’art. 110 del Codice penale:

- chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2 (la dichiarazione fraudolenta)

-chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8 (l’emissione di fattura).

 

LA PENA PREVISTA

Entrambe gli articoli puniscono le rispettive fattispecie con la reclusione da quattro a otto annii; per l’utilizzatore deve essere però considerata l’attenuante prevista dall’art. 13-bis secondo cui le pene sono diminuite fino alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

Ai sensi del comma 2bis se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Nel caso di emissioni e utilizzazione di più fatture o documenti nel medesimo anno solare, il reato verrà considerato unico ma per il soggetto emittente la prescrizione inizierà a decorrere dall’emissione dell’ultima fattura mentre per il soggetto ricevente dalla dichiarazione dei redditi.

La prescrizione per entrambi i reati è di 8 anni che in caso di atti interruttivi della prescrizione può arrivare nel massimo a 10 anni.

 

CASSAZIONE RILEVANTE

Se le fatture vengono registrate in contabilità e vengono saldate, non può esserci il reato

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 30159/2017 si è occupata del reato previsto all’articolo 8 del D.Lgs. 74/2000.

In particolare, l’imputato imprenditore era stato condannato dalla Corte d’Appello per aver emesso sei fatture relative a operazioni inesistenti.

L’imputato ricorreva alla Suprema Corte di Cassazione, fondando il proprio ricorso sul fatto che le fatture asseritamente emesse per operazioni inesistenti erano state registrate dalla Società cliente ed erano state correttamente saldate.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Per gli Ermellini la Corte d’appello, “pur in presenza di elementi indiziari significativi, ha in modo illogico svalutato il dato, di indubbio rilievo, costituito dalla annotazione di tali fatture nella contabilità della società acquirente e del pagamento (che la stessa Corte d'appello ha definito regolare) di tali fatture, che, in assenza di altri elementi circa non meglio specificati accordi fraudolenti, costituisce elemento di segno contrario rispetto alla affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società amministrata dall'imputato, che la Corte d'appello ha omesso di adeguatamente considerare”.

La Corte di Cassazione ha rilevato, inoltre, che in mancanza di indicazioni circa elementi ulteriori, dalla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali da parte della Società cliente, dai mancati versamenti di imposta e dalla irregolare tenuta della contabilità non deriva necessariamente l'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse dalla Società dell’imputato, posto che le eventuali irregolarità nella amministrazione non determinano di per sé l'inesistenza delle operazioni.

 

Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., con l'emittente, non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La Corte di cassazione, sezione penale, con la recente sentenza n. 41124/2019 ha nuovamente chiarito che l’art. 9 del decreto in commento, non trova applicazione nel caso in cui il soggetto destinatario della fattura, pur non utilizzando la medesima nella dichiarazione dei redditi, abbia concorso nella sua emissione.

In particolare nel caso de quo, l’Amministratore delegato di una società è stato condannato in concorso per il reato di cui all’art. 8, non rilevando l’esclusione speciale prevista all’art. 9 in caso di concorso.

La disciplina dell’art. 9, infatti, mira ad evitare una duplicazione dei reati per il soggetto che emette la fattura e il soggetto che la utilizza ma nel caso di specie l’imputato non aveva inserito la fattura nella dichiarazione dei redditi, escludendo il reato di cui all’art. 2 e rimanendo pertanto possibile il concorso con il reato di cui all’art. 8.

Rileva, inoltre, che lo stesso Amministratore delegato aveva autorizzato il pagamento delle suddette fatture per operazioni inesistenti.

Ne consegue che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., con l'emittente, non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

 

 

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