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APPROFONDIMENTI

Ho ricevuto una citazione a testimoniare, cosa devo fare?

Tramite Ufficiale giudiziario o posta raccomandata ordinaria ti è arrivato una citazione a testimoniare in un’udienza di un processo penale e ti stai chiedendo cosa devi fare.

1. Cosa significa una "citazione a testimoniare"

2. Mancata comparizione

3. Rimborso spese di viaggio e certificazione per il datore di lavoro

4. Prossimi congiunti

5. Falsa testimonianza

6. Autoincriminazione

COSA SIGNIFICA UNA "CITAZIONE A TESTIMONIARE"?

Significa che nel corso di un procedimento penale, il Pubblico Ministero o una delle altre parti del processo (imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato alla pena pecuniaria), ti hanno indicato come testimone e il Giudice ha autorizzato la tua citazione e fissato un’udienza per la tua audizione.

Un caso particolare è quando lo stesso Giudice, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., ritiene sia necessario sentirti come testimone e, pertanto, ordina che tu venga citato al fine di deporre.

Nell’atto che hai ricevuto è indicato il giorno, l’ora e l’Autorità presso cui dovrai presentarti, munito di un documento d’identità.

Spesso le persone si chiedono se sia un obbligo andare a rendere la testimonianza. La risposta è sì, la testimonianza è un obbligo e un dovere civico.

Il giorno dell’udienza dovrai recarti nel luogo indicato (Tribunale, Giudice di pace…).

Dovrai attendere fuori dall’aula finché non verrai chiamato a testimoniare e dopo aver esibito il documento d’identità e letto la formula di rito “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza” dovrai rispondere alle domande del Pubblico Ministero, delle altre parti ed eventualmente del Giudice, secondo verità.

Ai sensi dell'art. 198 c.p.p. la persona citata come testimone in un processo penale ha l'obbligo di presentarsi al Giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte

 

MANCATA COMPARIZIONE

La mancata comparizione all’udienza, senza un legittimo impedimento, comporta che il Giudice possa condannarti, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa e può ordinare l’accompagnamento coattivo. In tal caso, agenti delle Forze dell’Ordine saranno incaricati di accompagnarti all’udienza che verrà successivamente fissata per la Tua audizione.

Se hai un legittimo impedimento serio (ad esempio problemi di salute) devi trasmettere tempestivamente una giustificazione alla cancelleria del Giudice o alla parte che ti ha notificato la citazione e se il Giudice riterrà che la mancata comparizione sia giustificata, la tua audizione verrà rinviata ad altra data.

 

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E CERTIFICAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO

Se ti serve un certificato quale giustificazione per la tua assenza dal lavoro, puoi richiederla il giorno della testimonianza e ti verrà rilasciata dal cancelliere presente in aula o presso la cancelleria del Giudice.

Se devi sostenere dei costi di trasferta per recarti nel luogo dove renderai la deposizione, hai diritto ad un rimborso pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria. Ti consiglio di chiedere immediatamente tale rimborso, ma in ogni caso devi presentare la domanda, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza e deve essere indirizzata all'Autorità presso cui sei stato chiamato a testimoniare.

 

PROSSIMI CONGIUNTI

Ai sensi dell’art. 199 c.p.p. i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

Tale disposizione si applica anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell'imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.

Se rientri in una di queste ipotesi, il Giudice, a pena di nullità, deve avvisarti della facoltà di astenersi chiedendoti se intendi avvalertene. Se decidi di rispondere dovari farlo secondo verità.

 

FALSA TESTIMONIANZA

Come dicevamo pocanzi, il testimone deve rispondere secondo verità. Raccontare fatti non veri o omettere fatti di cui si è a conoscenza significa commettere il reato di falsa testimonianza ai sensi dell’art. 372 c.p., il quale prevede che “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il Codice Penale prevede però, all'art. 376 c.p., una causa di esclusione della punibilità se il testimone, non oltre la chiusura del dibattimento e nel medesimo procedimento, ritratta il falso e manifesta il vero. La ritrattazione, quindi, consiste in una smentita inequivoca del fatto oggetto di deposizione accompagnata dalla dichiarazione veritiera in ordine al medesimo fatto.

Il successivo art. 384 c.p. prevede, invece, quali cause di giustificazione della falsa testimonianza, le ipotesi in cui sia stata commessa da chi vi sia stato costretto per salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, ovvero da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, o non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque rispondere, o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza

 

AUTOINCRIMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 198 c.p.p. “Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale”

Sulla base del principio “nemo tenetur se detegere”, nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale. Questo significa avere il diritto di non autoincriminarsi, quindi di non rilasciare dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a proprio carico.

Nel caso in cui nel corso di un processo il testimone rilasci dichiarazioni autoindizianti, l’audizione testimoniale deve essere interrotta dal Giudice e il testimone deve essere avvisato che potranno essere svolte delle indagini a seguito delle sue dichiarazioni e, infine, il Giudice lo invita a nominare un difensore.

 

 

I contenuti di questa pagina, pubblicati ai soli fini divulgativi e informativi, si riferiscono a fattispecie di carattere generale e astratto e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista. Per ottenere un parere legale è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio legale dell'avv. Lubich a Trieste. Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nella pagina.

L'immagine è di b0red da Pixabay

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