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APPROFONDIMENTI

Gli screenshot possono essere utilizzati nel processo penale?

L'evoluzione digitale e il suo impatto sull'Ordinamento Giudiziario

L’evoluzione digitale ha comportato notevoli cambiamenti rendendo necessario un adeguamento anche da parte del nostro Ordinamento giudiziario.

Uno dei tanti nuovi “strumenti” digitali che ha fatto ingresso nelle aule di Giustizia è lo screenshot, ossia la realizzazione di una fotografia di quanto viene visualizzato sullo schermo di un cellulare o di un computer.

Ma come viene considerato lo screenshot in Tribunale? È pienamente utilizzabile e, se sì, in quali termini? Può essere paragonato a un documento o a un’intercettazione?

PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME UN’INTERCETTAZIONE?

Le intercettazioni sono regolate dagli artt. 266 e segg. del codice di procedura penale e, secondo la definizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465).

Non rientrano, pertanto, nella definizione di intercettazioni i colloqui registrati tra presenti ad opera di un soggetto che partecipa alla conversazione o che sia comunque ammesso ad assistervi, anche se la registrazione avviene clandestinamente. Costituirebbe, pertanto, una “forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa” ( Sez. U. cit.)

Ne consegue che le comunicazioni, siano esse verbali o per iscritto come avviene nelle chat, nella disponibilità dei soggetti legittimati a parteciparvi, sono pienamente utilizzabili in un processo, trattandosi infatti di una prova documentale.

 

PROVA DOCUMENTALE

Ai sensi dell’art. 234 del codice di procedura penale “È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.

Lo screeehshot può essere considerato a tutti gli effetti una prova documentale pari alla fotografia, trattandosi per l’appunto di una “cattura” istantanea dello schermo.

Sul punto la Corte di cassazione penale (sez. V - 26/04/2022, n. 24600) ha ritenuto pienamente acquisibili come documento i messaggi sms fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili in quanto "non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo" sul quale sia visibile un testo o un'immagine "non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto" (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635).

Sempre la Suprema Corte di cassazione, richiamando il precedente principio, ha ritenuto pienamente utilizzabile una pagina di un social network a mezzo fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 2807589).

 

Foto di Thomas Ulrich da Pixabay

 

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