Gli screenshot possono essere utilizzati nel processo penale?
L’evoluzione digitale ha comportato notevoli cambiamenti con la conseguente necessità che anche il nostro Ordinamento giudiziario si adatti a queste novità.
Uno dei tanti nuovi “strumenti” digitali che ha fatto ingresso nelle aule di Giustizia è lo screenshot, ossia la realizzazione di una fotografia di quanto viene visualizzato sullo schermo del cellulare o del computer.
Lo screenshot come viene considerato, però, in Tribunale? Ci si chiede se sia pienamente utilizzabile e in che termini.
Può essere paragonato a un documento o un’intercettazione?
PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME UN’INTERCETTAZIONE?
Le intercettazioni sono regolate dagli artt. 266 e segg. c.p.p. e, come da definizione delle Sezioni Unite, consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465).
Non rientrano, pertanto, nella definizione di intercettazioni i colloqui registrati tra presenti ad opera di un soggetto che partecipa alla conversazione o che sia comunque ammesso ad assistervi, anche se la registrazione avviene clandestinamente. Costituirebbe, pertanto, una “forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa” ( Sez. U. cit.)
Ne consegue che le comunicazioni, siano esse verbali o per iscritto come avviene nelle chat, nella disponibilità dei soggetti legittimati a parteciparvi, sono pienamente utilizzabili in un processo, trattandosi infatti di una prova documentale.
PROVA DOCUMENTALE
Ai sensi dell’art. 234 cpp “È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.
Lo screeehshot può essere considerato a tutti gli effetti una prova documentale pari alla fotografia, trattandosi per l’appunto di una “cattura” istantanea dello schermo.
Sul punto la Cassazione penale sez. V - 26/04/2022, n. 24600 si è espressa nel ritenere pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l'acquisizione come documento, i messaggi sms fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili in quanto "non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo" sul quale sia visibile un testo o un'immagine "non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto" (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635).
Sempre la Suprema Corte di cassazione, richiamando il precedente principio, ha ritenuto pienamente utilizzabile una pagina di un social network a mezzo fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 2807589).
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