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APPROFONDIMENTI

Illegittima la confisca del veicolo in caso di esito positivo della messa alla prova

Con la messa alla prova non può essere disposta la confisca del veicolo

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del Nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede che il Prefetto verifichi la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova (Sentenza n° 75/2020)

La sentenza pone a confronto l’istituto della messa alla prova - nel caso specifico del reato di guida in stato di ebrezza – e il comma 9 bis dell’art. 186 del Codice della Strada il quale prevede che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità.

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

Quando può essere richiesta:

  • reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria
  • reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria

Cosa prevede:

  • prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato
  • ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato
  • affidamento dell’imputato/indagato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali
  • prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato

Al termine del periodo fissato, il Giudice valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.

La Corte Costituzionale ha osservato che l’istituto della messa alla prova, pur non essendo una sanzione penale, manifesti "l'innegabile connotazione sanzionatoria, che la differenzia dall’omologo istituto minorile, la cui funzione è, invece, essenzialmente (ri)educativa" (sentenza n. 68 del 2019 ).

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 Codice della Strada prevede:

  • la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

In caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato

Osserva, pertanto, la Corte che “Sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen. che il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada hanno ad oggetto la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività”.

Sulla base di tale considerazione, la Corte ritiene che a fronte di una prestazione analoga (il lavoro di pubblica utilità) e della medesima conseguenza (l’estinzione del reato), sarebbe manifestamente irragionevole che la confisca del veicolo venisse revocata dal Giudice in caso di svolgimento di lavoro di pubblica utilità e invece venisse disposta dal Prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova.

Per tali motivi, è stata  dichiarata l’illegittimità costituzionale della confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, nel caso di esito positivo della messa alla prova.

Per approfondire sul lavoro di pubblica utilità: Guida in stato di ebbrezza e lavoro di pubblica utilità

 

#penale , Reati del codice della strada