Illegittima la confisca del veicolo in caso di esito positivo della messa alla prova
Con la messa alla prova non può essere disposta la confisca del veicolo
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del Nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede che il Prefetto verifichi la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova (Sentenza n° 75/2020)
La sentenza pone a confronto l’istituto della messa alla prova - nel caso specifico del reato di guida in stato di ebrezza – e il comma 9 bis dell’art. 186 del Codice della Strada il quale prevede che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità.