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APPROFONDIMENTI

Guida in stato di ebbrezza e lavoro di pubblica utilità

Nel caso tu sia incorso nel reato di guida in stato di ebbrezza, una delle possibili soluzioni procedurali è lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (LPU) in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.

INDICE:

1. Cos'è

2. Quando

3. Come

4. In cosa consiste

 

COS’È?

Si tratta di un istituto che può essere definito premiale(1) in quanto, pur trattandosi di una sanzione, comporta per il condannato una serie di benefici, quali la dichiarazione di estinzione del reato, la riduzione della metà del periodo di sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, infatti, attua compiutamente uno degli scopi primari dell’ordinamento penale, ossia la funzione rieducativa della pena e quindi la rieducazione del reo.

Il soggetto, infatti, dopo aver compiuto il fatto di reato, ha la possibilità di eseguire attività non retribuita a beneficio della collettività; in tale modo si riduce il ricorso alla pena detentiva e il condannato ha l’occasione di prendere consapevolezza della conseguenza delle proprie azioni e correggere il proprio comportamento in un’ottica di reinserimento sociale.

 

QUANDO?

Ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis, il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria può essere disposto:

- nei casi previsti dal comma 2 lettere b) e c) del medesimo articolo (per valore alcolemico superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 per litro (g/l) è disposta esclusivamente la sanzione amministrativa):

b) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

c) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

- nei casi di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 7)

Il lavoro di pubblica utilità è espressamente escluso nei casi in cui il condannato abbia provocato un sinistro stradale (inteso come “qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli ” (Cass. Penale 47276/2012) oppure abbia già fruito del beneficio.

 

COME?

Il Giudice può disporre il lavoro di pubblica utilità con decreto penale di condanna, se vi è il consenso dell’imputato.

Lo stesso imputato con la richiesta di patteggiamento o già nel corso delle indagini, può chiedere che la pena che sarebbe irrogata per il reato previsto dall’art. 186 del Codice della strada, venga sostituito con lavoro di pubblica utilità.

 

IN COSA CONSISTE?

Il lavoro di pubblica si attua tramite la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Presso ogni Tribunale possono essere reperiti gli elenchi degli Enti Convenzionati dove svolgere il lavoro di pubblica utilità. L’imputato personalmente o tramite il proprio difensore dovrò inoltrare un’istanza di accoglimento all’Ente che a seguito di un colloquio conoscitivo valuterà, anche in base alla propria disponibilità, se accogliere il soggetto e quali attività dovrà svolgere.

La durata della misura corrisponde a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria (ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità).

Ogni giorno di lavoro corrisponde a due ore per un massimo di sei ore settimanali; l’interessato può in ogni caso fare istanza al Giudice affinché sia autorizzato a svolgere un numero maggiore di ore giornaliere, fino ad un massimo di otto.

Con il decreto penale o con la sentenza il Giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero il Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente, di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.


(1) Sentenza Corte Costituzionale n° 198/2015

 

Foto di piotrpiotrwojcicki da Pixabay

 

I contenuti di questa pagina, pubblicati ai soli fini divulgativi e informativi, si riferiscono a fattispecie di carattere generale e astratto e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista. Per ottenere un parere legale è possibile fissare un appuntamento presso lo Studio legale dell'avv. Lubich a Trieste. Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nella pagina.

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